Dati personali trattati non sensibili o unico dato sensibile costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti senza indicazione della relativa diagnosi.
In ottemperanza alle modifiche introdotte al D. Lgs. 196/03 dal D.L. 25/06/2008, n. 112, art. 29 convertito nella L. 06/08/2008, n. 133 , per i titolari del trattamento di dati personali (pubblici e privati) che utilizzano dati personali non sensibili o che trattano come unici dati sensibili riferiti ai propri dipendenti e collaboratori anche a progetto quelli costituiti dallo stato di salute o malattia senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione a organizzazioni sindacali o a carattere sindacale, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall’obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 47 del T.U. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, di trattare soltanto dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte.